La Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul riuso dell'informazione del settore pubblico definisce "riutilizzo" «l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti» (art. 2, n.4).
Tale direttiva esplicita il principio generale secondo il quale gli Stati membri provvedono a far sì che quando il riuso di documenti della pubblica amministrazione è consentito, i medesimi documenti sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali e se possibile, vanno messi a disposizione in formato elettronico (art. 3) .
L’esigenza di riutilizzo è stata ribadita nella recente Direttiva 2019/1024 che è intervenuta in maniera più sistematica rispetto alla precedente sulle condizioni e prerogative del riutilizzo. Nel Preambolo si specifica che «Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette a una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti allo scopo di fornire i servizi di interesse generale. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo» .
In linea di massima, la Direttiva 2019/1024 stabilisce che il riutilizzo non dovrebbe essere soggetto a condizioni, ma in ragione di un interesse pubblico è possibile che venga rilasciata un licenza volta a imporre al titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni come la responsabilità, la protezione dei dati di carattere personale, l’uso corretto dei documenti e la garanzia di non alterazione della fonte. Le licenze dovrebbero, tuttavia, imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo ed è opportuno che gli Stati incoraggino l’uso di licenze aperte .
Le condizioni poste al riutilizzo non devono rappresentare un limite o comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo e non dovrebbe essere impedita l’adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.
Cfr.Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativo al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, G.U.U.E. 31.12.2003 L 345/90 consultabile in https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:IT:PDF
Cfr. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione), G.U.U.E., 26.6.2019 L 172/56 consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&rid=1 In particolare si vedano: Preambolo, par. 44; art. 2 n. 5; art. 5, par.46 ; par. 54; art. 1 c. 2 lett. c), art. 1 c.5; art. 3; art.10