Cosa richiede il Ministero dell’università e della ricerca

Le richieste dei programmi PRIN e SIR sull’Open Access
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e voglio informazioni su Enti finanziatori e Open Access

In Italia una delle principali agenzie che, tra le altre cose, si occupa di finanziare la ricerca è il ministero dell'università e della ricerca (MUR). Con i bandi Prin e Sir sono stati richiesti adempimenti per l’OA.

Bandi Prin - Progetti di rilevante interesse nazionale

Nel bando 2017 di questa linea di finanziamenti, l’articolo 7, dedicato all’Open Access, stabilisce che:

Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' nell'ambito del progetto

Tuttavia l’articolo specifica anche che l’obbligo dell'accesso aperto ai risultati ottenuti all’OA “a parti specifiche dei propri dati di ricerca” cessa di sussistere “se questo dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa”.

Per Green Open Access si intende l’autoarchiviazione, cioè il deposito delle proprie pubblicazioni in archivi ad accesso aperto.

 

Programma SIR - Scientific Independence of young Researchers

Il programma di finanziamento SIR è “destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente” - si legge nell’ultimo bando pubblicato, risalente al 2014. Viene assegnato per progetti di ricerca di elevato valore scientifico a gruppi indipendenti e sotto la supervisione di un “Principal Investigator” italiano o straniero.

L’articolo 9 è dedicato all’Open Access e stabilisce che va garantito “accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto”.

 

Inoltre il bando chiarisce che il principal investigator si impegna a pubblicare anche i dati necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate, nonché i metadati della pubblicazione.

I tempi di embargo concessi sono però ampi. Infatti, per ora - come previsto dall’art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 - sono possibili tempi di embargo di 18-24 mesi.

 

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